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Premessa
Sino alla entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 (in seguito anche solo “D.Lgs.
231/2001”), l’individuazione di una responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi da persone che all’interno dell’ente/società rivestono posizioni apicali, di gestione e controllo, anche
in via di fatto, si è storicamente scontrata con il “principio di colpevolezza”, quale legame psichico
tra fatto ed autore, che si trova sancito nell’art.27, comma primo, della Costituzione.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La forma di responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell’ente,
opera su due piani, in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha
commesso, il quale è punibile con sanzione penale, dall’altra sostanzia un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio quel medesimo atto o fatto è stato commesso.
I Soggetti destinatari
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma nelle “persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che “per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici
poteri”. Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a
soggettività pubblica.
Il D.Lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale”.
Sono compresi invece nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.
I casi di responsabilità
Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell’ente. Ai fini dell’individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso:
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l’ente provi che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
E’ esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Ai fini della responsabilità dell’ente, si distingue:
1) qualora l’autore dell’illecito sia un soggetto definito “in posizione apicale(1) ” che dunque ha agito per l’ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell’ente è presunta, a meno che l’ente non sia in grado di dimostrare:
· - di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
· -di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
· -che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
2) qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti “sottoposti all’altrui direzione(2) ”, perché si configuri la responsabilità in capo all’ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
- la colpevolezza del soggetto subordinato;
- la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.
In particolare, il comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 indica che “l’ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile
inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l’ente abbia “adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La disposizione dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell’autore del reato, non solidale con quest’ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo
interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all’ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate
da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.
Inoltre, il comma primo dell’art.8 afferma che sussiste la responsabilità dell’ente anche quando l‘autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell’ente in
quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all’individuazione della responsabilità della commissione dell’illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.
La responsabilità dell’ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva (amnistia).
L’esimente
Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell’ente, appare opportuno e necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati e a verificare l’esistenza ed il funzionamento dei relativi organismi di controllo preventivo e vigilanza all’interno dell’ente, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde poter permettere allo stesso ente di essere considerato esente da responsabilità.
I reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nel testo vigente aggiornato al Dlgs 109 del 25 luglio
2012 (Fonte www.complianceaziendale.com)
I reati per i quali sono applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 sono indicati negli artt. 24,
24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies e 25 duodecies, del medesimo decreto.
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24).
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- · Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art.2622 c.c.);
- falso in prospetto (art.2623 c.c. );
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione ( art.2624 c.c.);
- impedito controllo (art.2625 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili delle riserve (art.2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art.2636 c.c.);
- aggiotaggio (art.2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n.
94, art. 2, co. 29].
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle
disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto
comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR
9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a),
numero 5), c.p.p.).
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25).
- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Reati di falso nummario (art. 25-bis) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n.
350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 ].
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di
valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) [Articolo aggiunto dalla legge n.
99 del 23/07/09 ]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Reati societari (art. 25-ter) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e
2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co.
34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L.
28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3].
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25- quater.1) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [Articolo aggiunto dalla L.
11/08/2003 n. 228, art. 5].
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n.
62, art. 9].
- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941
comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.
171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l.
633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Reati ambientali (art. 25-undecies) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio
2011].
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
(D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un
certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea
della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposiziono o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92,
art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8); - Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200
quote, entro il limite di 150.000 euro.»
L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."
Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".
Le condizioni di particolare fruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penalesono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto
esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
In sintesi, l'ente che che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):
- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.
L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 entra in vigore il 9 agosto 2012.
La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:
· Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs.
231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
La responsabilità dell’ente può peraltro essere ulteriormente estesa ad altri campi come previsto dalla legge delega n. 300/2000.
Le sanzioni
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell ’ente sono previste nella
Sezione II, artt. dal 9 al 23 del D.Lgs. 231/2001 e si sostanziano:
· nelle sanzioni pecuniarie, anche in ipotesi di tentativo;
· nelle sanzioni interdittive, anche in ipotesi di tentativo;
· nella confisca relativa al prezzo o al profitto del reato, salvo che la parte può essere restituita al danneggiato;
· nella pubblicazione della sentenza, cui l’ente può essere condannato qualora a suo carico
sia prevista una sanzione interdittiva.
(1) Art. 5, comma primo, lettera a) D.Lgs. 231/2001: “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”.
(2) Art. 5, comma primo, lettera b) D.Lgs. 231/2001: “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.
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